Corte di Cassazione (20398/2017) – Ammissione al passivo del committente a seguito dello scioglimento del contratto d’appalto.

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Data di riferimento: 
25/08/2017

Cassazione civile, sez. I, 25 Agosto 2017, n. 20398. Pres., rel. Aniello Nappi.

Contratto di appalto - Fallimento dell'appaltatore – Credito del committente per il corrispettivo già pagato all'appaltatore per opere non eseguite o mal eseguite – Ammissibilità al passivo – Determinazione dell’importo – Regime probatorio.

In un contratto d’appalto scioltosi a seguito del fallimento dell’appaltatore il committente può essere ammesso al passivo per il credito relativo alla restituzione del corrispettivo già pagato all'appaltatore per opere non eseguite o mal eseguite, sulla base delle risultanze di un accertamento tecnico preventivo concluso dopo la dichiarazione di fallimento e ciò in quanto il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18131.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: