Corte d’Appello di Venezia – Risoluzione del concordato con cessione dei beni per inadempimento di non scarsa importanza: valutazione da parte del tribunale dell’incidenza dello scostamento del piano nel suo complesso.

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Data di riferimento: 
24/05/2017

Corte d’Appello di Venezia, Sez. I civ., 24 maggio 2017 – Pres. Daniela Bruni, Cons. Rel. Rita Rigoni, Cons. Paola Di Francesco.

Concordato preventivo con cessione dei beni – Creditore - Richiesta di risoluzione – Inadempimento di non scarsa importanza – Valutazione basata sulla giurisprudenza in materia contrattuale – Scadenza del termine per l’adempimento del piano - Incidenza oggettiva dello scostamento  complessivo – Previsione di non migliori aspettative nel prosieguo - Presupposti necessari.

Concordato preventivo con cessione dei beni -  Omologa – Debitore - Mandato irrevocabile alla liquidazione a favore degli organi della procedura – Liberazione del debitore – Esclusione - Necessaria distribuzione del ricavato ai creditori  - Ipotesi di anteriore inadempimento  - Risoluzione del concordato – Possibile verificarsi.

Concordato preventivo – Risoluzione – Riscontro della non scarsa importanza – Valutazione rimessa al tribunale.

Ai fini di individuare quando si è in presenza di quell’inadempimento di “scarsa importanza” che l’art. 186 L.F. esclude possa giustificare la richiesta di ciascuno dei creditori di risoluzione del concordato e, pertanto, di riscontrare un inadempimento rilevante, occorre fare riferimento ai principi elaborati, con riferimento al disposto dell’art. 1455 c.c., dalla giurisprudenza in materia contrattuale, valutando però la situazione nella sua complessità e non con riguardo alla posizione dei singoli creditori. Pertanto, in particolare, in ipotesi di concordato preventivo con cessione dei beni, laddove i risultati satisfattori non siano assicurati, ma solo prospettati, va comunque valutata l’incidenza oggettiva dello scostamento, la quale può indubbiamente ritenersi rilevante e tale da configurare un grave inadempimento nell’ipotesi in cui le somme ricavabili dalla vendita dei beni ceduti siano risultate o risultino insufficienti a soddisfare una frazione non simbolica dei creditori chirografari ed integralmente (se ciò è previsto nel piano) i privilegiati. E ciò a maggior ragione qualora il termine fissato nella proposta per l’adempimento del piano sia decorso e la prosecuzione del concordato fondatamente non sembri offrire migliori prospettive di soddisfazione per i creditori rispetto al momento in cui ne viene chiesta la risoluzione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La cessio bonorum,  di cui all’art. 182 L.F., verificatasi nel momento dell’omologa del concordato preventivo, inquadrabile  nell’ambito della normativa dettata dall’art. 1977 c.c., non comporta, salvo che non ricorra la particolare ipotesi contemplata dall’art. 186, quarto comma, L.F. di assunzione degli obblighi del concordato da parte di un terzo, il trasferimento dei beni ceduti con la conseguente liberazione immediata del debitore, ma il trasferimento in favore degli organi della procedura della legittimazione (mandato irrevocabile) a disporre dei beni ceduti onde procedere alla loro liquidazione e produce la liberazione del debitore, a norma dell’art. 1984 c.c., soltanto quando i creditori conseguono sul ricavato della liquidazione le somme loro spettanti; pertanto risulta possibile il verificarsi nel corso di un concordato con cessione dei beni di un inadempimento anche ad omologazione avvenuta, con conseguente possibile risoluzione del concordato, nonostante l’avvenuta messa a disposizione dei creditori dell’intero patrimonio dell’impresa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La non competenza del tribunale a giudicare della fattibilità economica del piano concordatario riguarda la fase di omologa del concordato e non invece la sua risoluzione, ai sensi dell’art. 186 L.F., nella quale fase, infatti, il tribunale è chiamato a  valutare se vi sia o meno un inadempimento di non scarsa importanza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17902.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: