Tribunale di Mantova – Concordato preventivo con continuità aziendale e non necessità di nomina del liquidatore e del comitato dei creditori pur in presenza di consistenti attività liquidatorie.

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Data di riferimento: 
20/04/2017

Tribunale di Mantova, 20 Aprile 2017. Est. Laura De Simone.

Concordato preventivo con continuità aziendale – Qualificabilità - Nomina di liquidatore e del comitato dei creditori - Non necessità

Nell’ipotesi in cui la liquidità necessaria al soddisfacimento del debito concordatario derivi principalmente dalla prosecuzione, ancorché ristrutturata, dell’attività d’impresa il concordato è qualificabile in continuità aziendale, e le attività liquidatorie programmate, seppure significative in termini economici, devono considerarsi ricomprese nella previsione specifica di cui all’art.186 bis primo comma l.f. senza che possa trovare applicazione congiunta il disposto di cui al primo comma dell’art.182 l.f. con nomina di un liquidatore e del comitato dei creditori. La nomina del liquidatore e del comitato dei creditori sono infatti previsti dall’art.182 l.f. per l’ipotesi in cui il concordato consista nella cessione dei beni mentre nell’ipotesi in cui siano previste dismissioni nell’ambito di un concordato di risanamento è l’imprenditore che non solo prosegue nell’attività di impresa ma coerentemente continua a gestire il proprio patrimonio, seppur con il vincolo di destinazione impresso dal concordato e il controllo del commissario giudiziale. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18135.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: