Tribunale di Trento - Sentenza di accoglimento del reclamo ex art. 18 L.F. e revoca del fallimento: proposizione di un ricorso per la sospensione della liquidazione e contenuto del vaglio giudiziale.
Tribunale di Trento, 10 luglio 2017 – Giudice Delegato Monica Attanasio.
Dichiarazione di fallimento – Reclamo ex art. 18 L.F. – Procedura in corso – Ricorso per sospensione della liquidazione di beni - Presenza di gravi motivi – Proponibilità – Decisione del reclamo – Revoca del fallimento – Liquidazione - Possibile sospensione anche in questa fase - Vaglio giudiziale – Riscontro necessario del periculum in mora.
L’interesse del debitore a impedire la dispersione del suo patrimonio in attesa della decisione finale del reclamo ex art. 18 L.F. avverso la dichiarazione di fallimento, come garantito dalla possibilità da parte sua di proporre ex art. 19 L.F. alla corte d’appello un ricorso volto ad ottenere che la stessa, in presenza di gravi motivi, disponga in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la sospensione della liquidazione dell’attivo, si deve ritenere che venga in considerazione anche dopo l’eventuale sentenza di accoglimento dell’impugnazione e di revoca del fallimento, stante che detta sentenza, essendo sprovvista di efficacia esecutiva, non comporta necessariamente tale sospensione e stante che l’art. 108 L.F. attribuisce al giudice delegato non solo il potere discrezionale di impedire le operazioni di vendita in presenza di prezzi offerti notevolmente inferiori al giusto, ma anche quello di sospenderle “qualora ricorrano gravi e giustificati motivi”, da concretamente esplicitare nella decisione in relazione alle esigenze che si presentano nel caso concreto. La tutela dell’interesse del debitore, anche in questo caso specifico, è subordinata ad un vaglio giudiziale relativamente ad aspetti riconducibili al concetto di periculum in mora, ovvero all’assenza o alla presenza di un pregiudizio quale conseguenza della eventuale sospensione dell’attività di liquidazione, in quanto la pronuncia di revoca del fallimento incide esclusivamente sulla valutazione del fumus boni iuris. Si danno casi, infatti, in cui la prosecuzione dell’attività di liquidazione, non si configura come dannosa, ma come “neutra” o persino vantaggiosa, per la presenza, ad esempio, di offerte d’acquisto di uno o più cespiti aziendali particolarmente convenienti sottoposte a termine, o di offerte d’acquisto relative a beni deperibili o soggetti a rapida obsolescenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Trento%2010.07.%202017.pdf