Corte di Cassazione (23575/2017) – Rigetto del reclamo ex art. 18 L.F. e termine per la proposizione del ricorso per cassazione. Inapplicabilità dell’art. 10 L.F. all’ipotesi di trasformazione societaria.

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Data di riferimento: 
26/10/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 ottobre 2017 n. 23575 – Pres. Antonio Didone, Rel. Mauro Di Marzio.

Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Sentenza di rigetto  - Cancelleria – Comunicazione integrale via PEC – Ricorso per cassazione - Decorrenza del termine breve -  Idoneità.

Società di capitali – Trasformazione in società di persone – Registro delle imprese - Cancellazione della società dalla Sezione ordinaria – Iscrizione nella Sezione speciale – Ipotesi di estinzione – Esclusione – Inapplicabilità art. 10 L.F.

La comunicazione del testo della sentenza di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, effettuata dalla cancelleria in forma integrale e a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 45 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall’art. 16 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, successivamente all’entrata in vigore di tale novella, è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione di cui al comma 14 dell’art. 18 L.F. Non sembra infatti compatibile con la materia fallimentare il disposto dell’art. 133, comma secondo, c.p.c., come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito nella L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., in quanto diversamente opinando verrebbero frustrate le speciali esigenze pubblicistiche di celerità sottese alle scelte del legislatore in subiecta materia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Laddove un società di capitali si sia trasformata in una società di persone (c.d. trasformazione “regressiva”), si deve ritenere che non trovi applicazione il disposto dell’art. 10 L.F. e che possano perciò trovare accoglimento le istanze di fallimento proposte in relazione a pretese vantate nei confronti della società originaria, anche se avanzate ben oltre un anno dalla necessaria cancellazione della stessa dalla Sezione ordinaria dal registro delle imprese e di contestuale sua iscrizione nella Sezione speciale, in quanto la peculiarità del regime di pubblicità riservato alle società per effetto di vicende riconducibili nell’ambito generale della trasformazione non può valere a derogare al principio secondo cui la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge non si configura quale estinzione di un soggetto e correlativa creazione di un nuovo soggetto, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa dello stesso soggetto che comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all’originaria organizzazione societaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2023575.2017.pdf

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