Corte di Cassazione (19596/2016) – Inapplicabilità dell’art. 421 c.p.c. sui poteri istruttori ufficiosi del giudice al giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento.

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Data di riferimento: 
30/09/2016

Cassazione civile, sez. I, 30 Settembre 2016, n. 19596. Est. Bisogni.

Opposizione allo stato passivo - Credito di lavoro – Poteri istruttori del giudice - Art. 421 c.p.c. – Inapplicabilità.

L'art. 421 c.p.c. sui poteri istruttori ufficiosi del giudice è norma relativa al rito del lavoro e non trova applicazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, ai sensi dell'art. 98 l.fall., che è retto dalle norme che regolano il giudizio ordinario, anche se si facciano valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18255.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
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