Corte di Cassazione (19017/2017) Domanda supertardiva di ammissione al passivo e valutazione della sussistenza di causa non imputabile nell’ipotesi in cui l’istante abbia atteso la conclusione di un giudizio avanti il giudice del lavoro.

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Data di riferimento: 
31/07/2017

Cassazione civile, sez. I, 31 Luglio 2017, n. 19017. Pres. Antonio Didone – Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Domande supertardive -  Causa non imputabile – Natura di accertamento di fatto.

In caso di domanda tardiva di ammissione al passivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 l.fall., la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, che giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del tribunale che aveva rigettato l'opposizione al passivo proposta dal lavoratore ben oltre l'anno dalla dichiarazione di esecutorietà, stante la possibilità di depositare in termini l'istanza di ammissione prima della conclusione del giudizio avanti al giudice del lavoro, potendo ottenere un'ammissione con riserva o una sospensione del giudizio di ammissione innanzi al tribunale fallimentare nelle more della causa di licenziamento). (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18224.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: