In www.unijuris.it – Voce “Interruzione del processo”

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Corte d’Appello di Trieste, Sez. I civ., 29 giugno 2017 – Pres. Rel. Giuseppe De Rosa, Cons. Vincenzo Colarieti e Manila Salvà.

Al fine del riconoscimento, in via eccezionale, della legittimazione del fallito a stare in giudizio nelle controversie relative a rapporti patrimoniali, è necessario che il curatore, soggetto espressamente legittimato ex art. 43 L.F., si dimostri non interessato alla vicenda processuale  e ne rimetta esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito,  con la conseguenza che la legittimazione di quest’ultimo deve essere esclusa ove l’inerzia del curatore sia il risultato di una valutazione negativa da parte  di questi  in ordine alla convenienza della controversia;  in tal caso il difetto di legittimazione del fallito risulta rilevabile anche d’ufficio [nello specifico, la Corte ha ritenuto che, in assenza di una prova significativa che deponesse nel senso di una mera inerzia del curatore dalla quale poter desumere  una delega, esplicita o implicita, al fallito a far valere i propri diritti, doveva escludersi la legittimazione  dello stesso alla riassunzione della causa ed ha, pertanto, dichiarato estinto il giudizio].