Corte di Cassazione (48198/2017) – Bancarotta semplice consistente nell’effettuazione di spese personali eccessive: ipotesi riferibile al solo imprenditore individuale fallito.

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Data di riferimento: 
19/10/2017

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 19 ottobre 2017 n. 48198 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Luca Pistorelli.

Fallimento di società di capitali – Amministratore - Distacco di risorse societarie  - Utilizzo per fini personali – Ipotesi di distrazione – Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Derubricazione in bancarotta semplice ex art. 217, primo comma n. 1, L.F. – Esclusione.

 La particolare fattispecie di cui all’art. 217, primo comma n. 1 L.F., che disciplina e punisce a titolo di bancarotta semplice l’aver fatto “spese personali, o per la famiglia, eccessive” rispetto alla  propria condizione economica deve ritenersi tipicamente riferibile al solo imprenditore individuale dichiarato fallito e non anche all’amministratore di società di capitali che non è legittimato a spese personali neppure se non eccessive, dovendosi il richiamo operato dall’art. 224 L.F. alle pene stabilite dall’art. 217 L.F. intendersi limitato alle sole operazioni manifestatamente imprudenti  poste in essere di cui ai n. 2 e 3, nonché alle fattispecie previste dai n. 4 e 5 [nello specifico la Corte di Cassazione ha pertanto confermato la decisione della Corte territoriale che aveva qualificato come distrattivo, e punito ai sensi dell’art. 216 L.F., l’avvenuto distacco da parte dell’amministratore di risorse sociali al fine di provvedere all’acquisto di un bene destinato al patrimonio suo personale e  della propria consorte]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.%2048198.2017_0.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: