Corte di Cassazione (24701/2017) – Concordato fallimentare omologato: improponibilità o improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela.

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Data di riferimento: 
19/10/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 ottobre 2017 n. 24701 – Pres. Annamaria Ambrosio, Rel. Antonio Pietro Lamorgese.

Concordato fallimentare – Omologazione - Azioni revocatorie promosse dalla curatela - Improponibilità o improseguibilità -  Presupposto necessario della pronuncia.

L’omologazione del concordato fallimentare produce l’improponibilità o l’improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 64 e 67 L.F., a condizione che il presupposto dell’impedimento all’esercizio o alla prosecuzione delle stesse sia dichiarato nel processo e reso operativo attraverso il richiamo all’art. 300 c.p.c., ovvero attraverso la produzione in giudizio dei documenti attestanti l’avvenuta omologazione, la qual cosa non può avvenire nel giudizio per cassazione stante che l’art. 372 c.p.c. non ne ammette il deposito se non prodotti nei precedenti gradi di giudizio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2024701.2017.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: