Corte di Cassazione (21566/2017) – Presupposti della responsabilità di amministratori e sindaci di società fallita ai sensi dell’art. 146 L.F. e quantificazione del danno risarcibile.

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Data di riferimento: 
18/09/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 settembre 2017 n. 21566 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Guido Marcolino.

Fallimento – Amministratori - Azione di responsabilità promossa dal curatore – Contestazione di specifici comportamenti – Presupposto necessario.

Fallimento – Amministratori - Azione di responsabilità promossa dal curatore –  Gestione sociale - Scelte e modalità non opportune – Responsabilità contrattuale – Esclusione –  Revoca  –  Conseguenza possibile.

Società appartenente a gruppo societario - Fallimento - Responsabilità degli amministratori – Operato comportante vantaggi compensativi – Pregiudizio cagionato alla fallita – Neutralizzazione – Esclusione  della responsabilità – Onere della prova.

Fallimento – Sindaci - Azione di responsabilità  - Curatore –  Individuazione di specifici

comportamenti – Presupposto non necessario – Macroscopiche violazioni societarie – Mancata rilevazione e mancata reazione – Doveri di diligenza, correttezza e buona fede – Inadempimento – Presupposto richiesto.

Fallimento - Responsabilità degli amministratori – Danno risarcibile - Differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato – Criterio non utilizzabile – Eccezione - Effetti dannosi – Accertamento non possibile – Liquidazione equitativa –Differenza utilizzabile quale parametro.

Ai fini della proposizione da parte del curatore di un’azione di responsabilità ex art. 2392 c.c. nei confronti degli amministratori di società fallita ai sensi dell’ art. 146, secondo comma, lettera a) L.F., non è sufficiente la deduzione del generico compimento di atti di mala gestio  non meglio individuati, occorrendo invece la contestazione di specifici comportamenti di gestione sociale,  che risultino illegittimi in quanto contrari ai principi di correttezza amministrativa e contabile.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il giudizio sulla diligenza degli amministratori di società fallita, ai fini del riconoscimento della loro responsabilità  in ragione della contrarietà della loro gestione al mandato agli stessi affidato, non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, la cui inopportunità dal punto di vista economico può eventualmente rilevare soltanto come giusta causa di revoca e non anche come fonte di responsabilità contrattuale, trattandosi di valutazioni rimesse alla discrezionalità dell’imprenditore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di responsabilità degli amministratori di società fallita, può, ai fini della valutazione del loro operato, assumere rilievo anche la considerazione dei c.d. vantaggi compensativi, prodottisi a favore della società in conseguenza della sua appartenenza ad un gruppo societario e della idoneità degli stessi a neutralizzare, in tutto o in parte, il pregiudizio cagionato alla  loro amministrata; ciò però a condizione che gli stessi amministratori siano in grado di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti di cui il gruppo ha potuto avvantaggiarsi e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi per la fallita dell’operazione compiuta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

A fine del riconoscimento della responsabilità dei sindaci, ai sensi dell’art. 146 L.F., per inosservanza del dovere di vigilanza previsto dall’art. 2407, secondo comma, c.c., non occorre l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che i sindaci, pur potendosi rendere conto della strutturale debolezza imprenditoriale della società poi fallita, del progressivo aumentare delle sue passività o delle evidenti illegittimità delle scritture di bilancio, non abbiano  rilevato le macroscopiche violazioni e, comunque, non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità,  segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 2409 c.c., cosi da non adempiere al loro incarico con la necessaria diligenza, correttezza e buona fede. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In caso di fallimento di una società, l’evoluzione verificatasi nella giurisprudenza di legittimità nega la possibilità di individuare sic et simpliciter il  danno risarcibile per responsabilità degli amministratori nella differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato ed ha affermando l’utilizzabilità di tale criterio soltanto quale parametro per una liquidazione equitativa, ove ne sussistano le condizioni, e sempre che risultino indicate le ragioni che hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dei predetti soggetti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[con riferimento a quest’ultima massima, vedi in questa rivista Cassazione civile, SS.UU., 06 maggio 2015 n. 91200 https://www.unijuris.it/node/2606  e Sez. I, 03 gennaio 2017 n. 38  https://www.unijuris.it/node/3147]

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2021566.2017.prima%20parte_0.pdf

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2021566.2017.seconda%20parte_0.pdf  http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2021566.2017%20terza%20parte.pdf

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