Corte di Cassazione (24683/2017) – Legittimazione ad causam del commissario giudiziale in corso di concordato con cessione dei beni. Mancata restituzione di un immobile da parte della conduttrice fallita: natura del credito del locatore.

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Data di riferimento: 
19/10/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 ottobre 2017 n. 24683 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Guido Mercolino.

Concordato preventivo con cessione dei beni – Controversie liquidatorie e distributive – Commissario giudiziale - Legittimazione ad causam – Riconoscimento – Azioni di credito – Tutela del patrimonio - Legittimazione del commissario - Esclusione - Legittimazione del debitore.

Fallimento – Crediti – Prededucibilità -  Presupposti e limiti – Obbligazioni della massa – Obbligazioni comunque vantaggiose per i  creditori – Valutazione da compiersi ex ante.

Concordato preventivo seguito da fallimento - Contratto di  locazione già anteriormente concluso – Conduttore fallito - Mancata restituzione dell’immobile – Illegittima occupazione – Natura contrattuale della responsabilità - Credito del locatore – Riconoscimento del privilegio ex art. 2764 c.c.

In corso di concordato preventivo con cessione dei beni, il commissario giudiziale è legittimato alle controversie riguardanti questioni liquidatorie o distributive e non anche a quelle aventi ad oggetto l’accertamento delle ragioni di credito dell’impresa e il pagamento dei relativi debiti, stante che l’ammissione alla procedura non comporta il trasferimento agli organi della procedura della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, ragion per cui il debitore cedente conserva il diritto ad esercitare le azioni a tutela del proprio patrimonio o a resistervi nei confronti dei terzi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’art. 111, secondo comma, L.F., al fine di stabilire la prededucibilità dei crediti, fa riferimento ad un duplice criterio, teleologico e cronologico, prefigurando così un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte in corso di procedura, ma anche tutte quelle che comunque interferiscono, in modo palese,  con la stessa e, conseguentemente, con gli interessi dei creditori, procurando loro dei vantaggi, la cui sussistenza dovrà essere accertata con valutazione da compiersi ex ante. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Deve ammettersi al passivo in via privilegiata ex art. 2764 c.c. il credito avente per oggetto l’indennità dovuta per l’illegittima occupazione di un immobile concesso in locazione ad una società fallita e non restituito nonostante la scadenza del contratto verificatasi antecedentemente all’ammissione della stessa alla procedura di concordato preventivo poi sfociata nel fallimento, in quanto la natura contrattuale della responsabilità posta a carico del conduttore consente, ai sensi del terzo comma della predetta disposizione, di estendere quel privilegio speciale anche al credito del locatore avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente alla ritardata riconsegna. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2024683.2017_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: