Tribunale di Modena - Prosecuzione dell’esecuzione dopo il fallimento da parte del creditore fondiario intervenuto e prededuzioni a favore dell’originario creditore istante antefallimento.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
17/09/2017

Tribunale Modena, 17 Settembre 2017. Rel. Cifarelli.

Prosecuzione dell’esecuzione immobiliare da parte del creditore fondiario – Distribuzione del ricavato anche all’originario creditore istante (non fondiario) in prededuzione – Ammissibilità

Qualora, pendente esecuzione e sopravvenuto il fallimento dell'esecutato, l'esecuzione prosegua su impulso del creditore fondiario intervenuto, in sede distributiva dovranno soddisfarsi anche le prededuzioni (spese di giustizia) dell'originario creditore procedente che ha dato impulso alla procedura fino al fallimento, anche se non titolare di credito fondiario; in presenza di creditori ipotecari in pari grado sul medesimo bene ed insufficienza del ricavato della sua vendita alla integrale soddisfazione, l'attribuzione va fatta a tali creditori in misura proporzionale ai rispettivi crediti. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18055.pdf 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: