Corte d’Appello di Genova – Presupposti e limiti della proponibilità da parte di un interessato dell’opposizione all’omologazione di un concordato fallimentare, in particolare per quanto concerne la sua convenienza.

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Data di riferimento: 
28/06/2017

Corte d’Appello di Genova, Sez. I civ., 28 giugno 2017 – Pres. Leila Maria Sanna, Cons. Rel. Marcello Bruno, Cons. Enrica Drago.

Concordato fallimentare – Previsione -  Pagamento parziale dell’IVA e dei crediti previdenziali – Ammissibilità – Disciplina dell’ art. 182 ter L.F. - Inapplicabilità.

Concordato fallimentare – Giudizio di omologazione -  Opposizione – Interesse richiesto – Valutazione concreta – Incidenza negativa – Necessario riscontro.

Concordato fallimentare –  Non suddivisione in classi dei creditori – Omologazione -  Opposizione relativa alla convenienza della procedura -  Improponibilità - Limiti del controllo del tribunale. 

Nell’ambito del concordato fallimentare non trova applicazione l’istituto della transazione fiscale, come disciplinato dall’art. 182 ter L.F.  [nel testo anteriore alla modifica operata  dall’art. 1, comma 81 della L. 232/2016] con riferimento alla procedura di concordato preventivo, stante che l’unica norma che disciplina il trattamento da riservare ai creditori privilegiati in sede fallimentare è l’art. 124, terzo comma, L.F. che non prevede preclusioni di sorta al pagamento parziale dell’IVA e dei crediti previdenziali e pone quale unico limite alla falcidiabilità dei crediti privilegiati la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni sui quali insiste la causa di prelazione. Si deve, pertanto, ritenere che la proposta di concordato fallimentare possa prevedere il pagamento parziale anche di detti crediti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’art. 129, secondo comma, L.F., nell’affermare che l’opposizione al giudizio di omologazione del concordato fallimentare può essere proposta da qualsiasi interessato, comporta che la legittimazione all’opposizione debba essere accertata “in concreto”, verificando che l’incidenza negativa del concordato rispetto al fallimento, come dedotta dall’opponente, risulti nel caso specifico effettiva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Laddove la proposta di concordato fallimentare non preveda la suddivisione in classi dei creditori, non è possibile, stante il disposto dell’art. 129, quinto comma, L.F., sindacarne  il merito in quanto il controllo del tribunale in sede di omologazione è, in tale ipotesi, limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e all’esito della votazione, giacché la valutazione del contenuto della proposta, per quanto concerne il profilo della convenienza, è devoluta ai creditori, sulla base del parere formulato dal curatore e dal comitato dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17634.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: