Corte Costituzionale – Esclusione della dichiarazione di fallimento d’ufficio in caso di risoluzione del concordato preventivo e costituzionalità della relativa normativa.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
25/10/2017

Corte Costituzionale, 25 Ottobre 2017, n. 222. Pres. Paolo Grossi, Rel. Augusto Antonio Barbera.

Risoluzione del concordato preventivo - Dichiarazione di fallimento d’ufficio - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 del r.d. n. 267 del 1942, nel testo sostituito dall’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 169 del  2007 nella parte in cui non prevede che, a seguito della pronuncia di risoluzione del concordato preventivo ad iniziativa di uno o più creditori, il tribunale possa dichiarare d’ufficio il fallimento dell’imprenditore, qualora non vi sia domanda in tal senso da parte dei creditori, del pubblico ministero o dello stesso debitore. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18418.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: