Corte di Cassazione (7747/2016) - Esenzione dalla revocabilità ex art. 2901 co.3 c.c. della vendita di un bene per reperire liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito.

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Data di riferimento: 
19/04/2016

Cassazione civile, sez. III, 19 Aprile 2016, n. 7747. Pres. Giuseppe Maria Berruti, Rel. Adelaide Amendola.

Revocatoria ordinaria - Esenzione dalla revocabilità ex art. 2901 co.3 c.c. Alienazione con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti – Applicabilità.

L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c. , traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, si da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18454.pdf 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: