Corte di Cassazione (22272/2017) – Concordato preventivo: problematiche concernenti la scelta del liquidatore, la legittimazione al reclamo ex art. 183 L.F. e la sussistenza o meno di un’ipotesi di frode ai creditori.

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Data di riferimento: 
25/09/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 settembre 2017 n. 22272 – Pres. Antonio Didone, Rel. Massimo Ferro.

Concordato con cessione dei beni – Commissario giudiziale - Nomina a liquidatore – Conflitto di interessi – Designazione non corretta – Omessa contestazione – Diritto alla retribuzione.

Concordato preventivo –  Deliberazione - Adunanza – Creditore – Partecipazione - Posizione non adesiva – Espressione - Astensione dal voto – Fase dell’omologazione – Interesse a contrastarla - Opposizione ed eventuale impugnazione – Legittimazione.

Concordato preventivo – Proponente – Contestazione di un credito – Omesso inserimento nel passivo – Fattibilità della proposta – Ininfluenza – Ipotesi di frode – Esclusione.

Collide con il requisito di cui al combinato disposto degli artt. 182, secondo comma, e 28, secondo comma, L.F., di necessaria immunità del liquidatore da conflitti di interessi col fallimento, la nomina a liquidatore dello stesso soggetto già nominato commissario giudiziale, stante il ruolo di sorvegliante dell’adempimento del concordato ex art. 185, primo comma, L.F. dallo stesso rivestito. Pur tuttavia, in conformità al principio generale di presunzione di legittimità dell’attività comunque svolta, si deve ritenere che, qualora tale circostanza non sia stata oggetto di contestazione e l’attività di liquidatore sia stata dal commissario giudiziale comunque compiuta, non gli possa essere negato il compenso spettante. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai sensi del secondo comma dell’art. 180 L.F., l’opposizione all’omologazione del concordato preventivo può essere proposta non solo dai creditori dissenzienti espressi,  ma, oltre che dai soggetti diversi dai creditori a qualunque titolo “interessati” , anche dai creditori che non abbiano espresso un voto favorevole alla proposta per non aver preso parte all’adunanza di cui all’art. 174 L.F.,  per non essere stati convocati, per non essere stati ammessi al voto, o, in particolare [come nel caso specifico], per essersi, dopo aver fatto constare in adunanza un posizione non adesiva alla proposta,  astenuti, in quando parimente interessati in modo attuale e concreto a contrastarla. Questi ultimi, avendo assunto la qualità di parte nel corso del giudizio di omologazione ed essendo risultati soccombenti  saranno poi  legittimati ad eventualmente impugnare il decreto di omologazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Va escluso che ricorra la categoria della frode di cui all’art. 173 L.F., per avere il proponente sottaciuto una posta passiva, provocando un’alterazione informativa in capo ai creditori comportante la revoca del concordato, la circostanza che lo stesso debitore, in sede di proposta, abbia contestato giudizialmente quel particolare credito in tal modo non occultandolo, ciò in particolare qualora detto credito non avrebbe avuto comunque un’incidenza particolarmente significativa sul totale del passivo e non avrebbe avuto, pertanto, alcuna influenza sulla fattibilità del concordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[con riferimento alla prima massima cfr. in questa rivista Cassazione civile, Sez. I, 18 gennaio 2013 n. 1237 https://www.unijuris.it/node/1735 e 07 marzo 2016 n. 4458  https://www.unijuris.it/node/3007

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18132.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: