Corte di Cassazione (614/2016) - Subentro del curatore nella revocatoria ordinaria e problematiche relative a domande nuove, eccezioni, inerzia del curatore e limiti dell’autorizzazione a promuovere il giudizio.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
15/01/2016

Cassazione civile, sez. I, 15 Gennaio 2016, n. 614. Pres. Aldo Ceccherini, rel. Magda Cristiano.

Subingresso del curatore nell'azione revocatoria ordinaria – Limiti previsti per nuove domande o eccezioni in primo grado – Non assoggettabilità – Limiti per la proposizione del gravame incidentale o preclusioni di cui all’art. 345 in grado d’appello – Non assoggettabilità.

Legittimazione processuale del fallito - Difetto - Eccezione della controparte o rilievo di ufficio - Inammissibilità

Autorizzazione al curatore a promuovere azione giudiziaria - Estensione a tutte le pretese pertinenti al conseguimento dell’obiettivo giudiziale – Sussistenza.

Il curatore che, in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., intenda subentrare nell'azione revocatoria ordinaria intrapresa da un creditore per fare dichiarare inopponibile, nei suoi confronti, un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore poi fallito durante quel giudizio, accetta la causa nello stato in cui si trova, sicché l'esercizio di tale facoltà non è soggetto ai limiti entro i quali le parti possono formulare nuove domande o eccezioni nel processo di primo grado, né, ove la lite già penda in appello, al termine previsto per la proposizione del gravame incidentale o alle preclusioni di cui all'art. 345, comma 1, c.p.c., poiché, al contrario, è sufficiente che egli si costituisca in giudizio, anche in appello, dichiarando di voler far propria la domanda proposta ex art. 2901 c.c., per investire il giudice del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell'intera massa dei creditori. (massima ufficiale) La perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è consentito eccepirla, sicché, se il curatore rimane inerte, il processo continua validamente tra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale (salva la facoltà del curatore di profittare dell'eventuale risultato utile del giudizio in forza del sistema di cui agli artt. 42 e 44 l.fall.). (massima ufficiale) L'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, conferita dal giudice delegato al curatore del fallimento, si estende, senza bisogno di specifica menzione, a tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C., riformando la sentenza impugnata, ha ritenuto non necessarie ulteriori specificazioni nel provvedimento con cui il giudice delegato aveva autorizzato il curatore a costituirsi nel giudizio pendente ex art. 2901 c.c., non potendo questi avanzare altra pretesa se non quella di subentrare nell'azione proposta). (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17603.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: