Corte di Cassazione (7973/2016) Criteri per la quantificazione del compenso del liquidatore e del commissario giudiziale nel concordato preventivo con cessione dei beni.

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Data di riferimento: 
20/04/2016

Cassazione civile, sez. I, 20 Aprile 2016, n. 7973. Pres., Pres. e Rel. Aniello Nappi.

Concordato preventivo con cessione dei beni - Liquidatore e commissario Giudiziale – Criteri per la quantificazione del compenso finale.

Nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, le funzioni svolte dal liquidatore nominato ex art. 182 l.fall. sono assimilabili a quelle esercitate dal curatore fallimentare, sicché sono utilizzabili, per la quantificazione del compenso del primo, i medesimi criteri stabiliti per quello del secondo. Pertanto, è ragionevole che il tribunale riconosca al commissario giudiziale somme maggiori rispetto a quelle attribuite al liquidatore, posto che l'attività espletata dal primo prende avvio già dal decreto di ammissione alla procedura ex art. 163 l.fall. e si protrae anche dopo l'omologa del concordato, dovendo egli sorvegliarne l'adempimento ex art. 185 l.fall., mentre il ruolo del liquidatore è necessariamente ristretto alla sola fase esecutiva del concordato, successiva rispetto all'omologa della proposta. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18595.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: