Corte di Cassazione (625/2016) – Onere della prova a carico del debitore del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall’art. 1 della legge fallimentare.

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Data di riferimento: 
15/01/2016

Cassazione civile, sez. I, 15 Gennaio 2016, n. 625. Pres. Aldo Ceccherini, Rel. Renato Bernabai.

Requisiti di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall.- Onere della prova a carico del debitore - Fondamento

L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17620.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: