Tribunale di Roma – Fallimento : azioni revocatorie promosse dal curatore e volte al recupero della parte del patrimonio trasferite dalla fallita alle beneficiarie a seguito di parziale scissione societaria.

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Data di riferimento: 
14/12/2017

Tribunale di  Roma, Sez. Fall., 16 agosto 2016 –  Giudice Delegato Marco Vannucci.

Fallimento – Società scissa -  Disposizione di parte del patrimonio – Inefficacia relativa - Azioni revocatorie nei confronti delle beneficiarie – Esperibilità.

Fallimento – Scissione societaria – Inefficacia – Revocabilità – Disposto degli artt. 2503, 2504 quater e 2506 quater c.c. – Irrilevanza.

La scissione parziale ex art. 2506 c.c. di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, anche di nuova costituzione, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che ha quale effetto normale quello del mutamento della titolarità soggettiva (dalla scissa alla beneficiaria) di una parte del patrimonio della società che quella operazione ha deciso, e, sotto questo profilo, costituisce pertanto atto dispositivo che risulta, in ipotesi di intervenuto fallimento della società scissa, revocabile, ricorrendone i rispettivi presupposti, tanto ai sensi degli artt. 64 e 67 L.F., quanto ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto inefficace per i creditori della fallita. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In ipotesi di scissione parziale ex art. 2506 c.c., non è d’ostacolo all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c., in considerazione della natura relativa dei suoi effetti, e di quelle ex artt. 64 e 67 L.F., il disposto dell’art. 2504 quater c.c., come richiamato dall’art. 2506 ter c.c., concernente il divieto per il giudice di pronunciare, ad iscrizione avvenuta, l’invalidità dell’ atto di  scissione, né in particolare all’esercizio delle azioni ex artt. 64 e 67 L.F., in quanto nascenti dal fallimento ed esercitabili solo dal curatore, ma altresì all’esercizio  della revocatoria ordinaria, in considerazione della legittimazione attribuita al curatore dall’art. 66 L.F.,  il disposto dell’art. 2503, ultimo comma, c.c., anch’esso richiamato dall’art. 2506 ter c.c.., concernente la possibile opposizione alla progettata scissione da parte dei creditori delle società scindende, né infine  all’ esercizio dell’azione ex art. 2901 c,.c.  la disposizione  contenuta  nell’art. 2506 quater, ultimo comma, c.c., a sua volta comportante la solidarietà di diritto speciale delle beneficiarie per le obbligazioni della società scissa anteriori alla scissione, essendo detta azione esperibile nei confronti di uno qualsiasi dei coobbligati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17223.pdf

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