Corte di Cassazione (16278/2016) – Revoca della sentenza di fallimento per desistenza dell’unico creditore istante: necessità che la stessa abbia luogo prima della pubblicazione di quella decisione.

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Data di riferimento: 
03/08/2016

Corte di Cassazione, Sez. VI, 03 agosto 2016 n. 16278 – Pres. Vittorio Ragonesi, Rel. Giacinto Bisogni.

Dichiarazione di fallimento – Istanza di un solo creditore – Successiva desistenza – Anteriorità rispetto alla sentenza – Revoca – Posteriorità – Ininfluenza – Interesse pubblico alla prosecuzione della procedura.

Il nuovo procedimento per la pronuncia della dichiarazione di fallimento introdotto dal D. Lgs.  5/2006, non prevedendo alcuna iniziativa d'ufficio, richiede la necessaria proposizione della relativa istanza da parte di almeno un creditore e, che in tale ipotesi, la stessa rimanga ferma per tutta la durata del procedimento, ragion per cui la successiva desistenza da parte di quell’unico creditore  laddove intervenga  in epoca anteriore alla pubblicazione della sentenza ne comporta la revoca, mentre, viceversa, qualora intervenga successivamente, risulta priva di effetti, stante la oramai avvenuta attivazione di un procedimento, che, in quanto governato dall’interesse pubblicistico all’equa e più efficiente soddisfazione di tutto il ceto creditorio, può, in tal caso, venir chiuso solo per effetto della mancata presentazione di domande di ammissione al passivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17152.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: