Trib. di Piacenza - Concordato preventivo e necessaria indicazione della percentuale offerta ai creditori.

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Data di riferimento: 
23/06/2009

Tribunale di Piacenza, 23 giugno 2009 - Pres. Tucci - Rel. Bersani.

Concordato preventivo - Indicazione della percentuale offerta ai creditori - Necessità.

La proposta di concordato preventivo deve contenere l'indicazione specifica della percentuale offerta ai creditori, non potendo l'indicazione di tale dato essere affidata ad un calcolo più complesso od essere addirittura riferita all'importo che si ricaverà dalla liquidazione dell'attivo; depongono a favore di tale conclusione la natura pattizia dell'accordo con i creditori, nell'ambito del quale le rispettive prestazioni devono essere determinate o determinabili al fine di operare, al momento del voto, la valutazione di convenienza rispetto al fallimento, nonché la necessità di consentire al tribunale di esprimere un giudizio di comparazione in caso di cram down. (fb)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]