Corte di Cassazione (56323/2017) – Bancarotta fraudolenta patrimoniale commessa dall’amministratore di una società fallita. Legittimità degli artt. 216 e 223 L.F. nonostante la previsione anche di pene accessorie fisse.

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Data di riferimento: 
18/12/2017

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 18 dicembre 2017 n. 56323 – Pres. Rosa Pezzullo, Rel. Antonio Settembre.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Amministratore delegato di società fallita – Sottrazione di denaro dalle casse sociali – Versamento su conto personale – Utilizzo per fini propri – Riscontro della  polizia giudiziaria.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Artt. 216 e 223 L.F. – Previsione di pene accessorie fisse – Questione di legittimità – Corte costituzionale – Orientamento consolidato -  Pene fisse associate a pene variabili –– Rispetto della discrezionalità del giudice – Possibile adeguamento della risposta punitiva.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 216 e 223, primo comma, L.F., è configurabile la fattispecie criminosa della bancarotta fraudolenta patrimoniale a carico dell’amministratore delegato di una società fallita che abbia sottratto denaro dalle casse sociali facendo in modo che degli assegni emessi dalla società stessa a copertura di alcuni debiti nei confronti di terzi fossero intestati suo nome, così da poterli poi versare su un conto corrente personale. A nulla rileva che i debiti a copertura dei quali gli assegni avrebbero dovuto essere emessi siano risultati effettivamente soddisfatti, non essendovi prova che ciò sia  accaduto ad opera dell’imputato ed essendo, viceversa, risultato, a seguito dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, che le somme portate da quei titoli erano state utilizzate dall’amministratore per fini personali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non può essere dato corso alla richiesta formulata dai difensori dell’imputato, in sede di ricorso avverso la condanna di questo per bancarotta fraudolenta patrimoniale, di investire la Corte Costituzionale della questione relativa alla legittimità degli artt. 216 e 223 L.F. nella parte in cui prevedono pene accessorie in misura fissa, stante che costituisce orientamento consolidato del giudice costituzionale che la rigidità del sistema sanzionatorio collida col “volto costituzionale” dell’illecito penale allorché concerna le pene fisse nel loro complesso e non anche [come nello specifico] i “trattamenti sanzionatori che coniughino articolazioni rigide ed articolazioni elastiche, in modo da lasciare comunque adeguati spazi alla discrezionalità del giudice, ai fini dell’adeguamento della risposta punitiva alle singole fattispecie concrete”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.56323.2017_0.pdf

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