Tribunale di Bergamo - Pagamento di rate di mutuo, esenzione da revocatoria fallimentare e prova della conoscenza dello stato di insolvenza dal momento dell’approvazione del bilancio.

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Data di riferimento: 
10/07/2017

Tribunale Bergamo, 10 Luglio 2017. Est. Vitiello.

Azione revocatoria fallimentare - Pagamento delle rate di mutuo - Esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) l.fall. - Pagamenti nei termini d'uso - Applicazione - Esclusione.

Azione revocatoria fallimentare – Istituto di credito - Prova della conoscenza dello stato di insolvenza – Data di approvazione del bilancio – Rilevanza.

L'esenzione da revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) l.fall. non è applicabile al pagamento delle rate di mutuo erogato da una banca in quanto detta esenzione, riferita ai pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, non è applicabile alla fattispecie, dal momento che i pagamenti delle rate di un mutuo nulla hanno a che vedere con prestazioni di beni o servizi. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

Ai fini della prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte di un istituto di credito qualora l'indice di liquidità, integrato dal rapporto tra entità dell'attivo circolante e dei debiti, sia soltanto apparentemente in equilibrio, [nel caso specifico il disequilibrio era desumibile dall'indice di rotazione dei crediti (rapporto tra la voce ricavi di cui al conto economico e la voce crediti detto stato patrimoniale), che era fortemente indicativo della mancata svalutazione, da parte della fallenda in liquidazione, della voce dell'attivo dello stato patrimoniale “crediti” (i crediti dovrebbero essere un quarto o al massimo un terzo del fatturato, non certo di entità sostanzialmente equivalente al fatturato)] non rileva la questione inerente all'epoca della pubblicazione del bilancio al registro delle imprese, qualora il bilancio risulti approvato quasi due mesi prima della data del primo dei due versamenti revocabili. Va infatti evidenziato che l'elemento integrato dagli indici di un bilancio di esercizio deve essere considerato tenendo conto che le banche condizionano il mantenimento delle linee di credito in essere ad un accurato esame del bilancio di esercizio, esame che viene anticipato rispetto al momento della pubblicazione del bilancio stesso al registro delle imprese, essendo usuale la richiesta al cliente affidato di anticipare la trasmissione di una bozza dello stato patrimoniale e del conto economico. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18669.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: