Tribunale di Mantova - Revocatoria di rimesse bancarie in conto corrente, problematiche inerenti l’esenzione di cui all’art. 67 co. III° lett.b) l.f. e la revocabilità nel caso di collegamento con cessioni di credito.

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Data di riferimento: 
29/12/2017

Tribunale di Mantova, 29 Dicembre 2017. Est. Laura De Simone.

Azione revocatoria di rimesse bancarie in conto corrente - Onere della prova dell’esenzione di cui all’art. 67 co. III° l.f. - Eccezione rilevabile d’ufficio – Presupposti. Azione revocatoria di rimesse bancarie in conto corrente – Conto passivo o conto scoperto - Irrilevanza della verifica.

Azione revocatoria di rimesse bancarie in conto corrente - Esenzione  di cui all’art. 67 co. III° l.f. - Quantificazione della consistenza – Criteri. Fallimento - Azione revocatoria di rimesse bancarie in conto corrente - Revocabilità di rimesse relative a crediti ceduti – Ipotesi.

In tema di onere della prova circa la sussistenza delle esenzioni previsto dal terzo comma dell’art.67 relativamente alle azioni revocatorie di rimesse in conto corrente la relativa eccezione può essere rilevata anche d’ufficio, quando il fatto risulti ex actis, in mancanza di esplicita previsione di legge che limiti alla parte la possibilità di sollevare l’eccezione Nell’incertezza dell’esistenza del fatto che costituisce esimente comunque l’onere deve essere posto a carico del debitore, perché per regola generale del processo i fatti costitutivi sono provati dall’attore mentre i fatti impeditivi del diritto azionato costituiscono eccezioni da provarsi da parte del convenuto in revocatoria. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

Nel momento in cui il legislatore ha previsto come ipotesi di esenzione ex art.67 III co. lett.b) l.f. che le rimesse non siano revocabili se non riducono in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria della società fallita nei confronti dell’Istituto di credito, perde valenza la circostanza che le rimesse siano pervenute su un conto passivo scoperto o solo passivo posto che il ripristino della provvista a favore del cliente non ha più alcuna rilevanza, essendo riconosciuta ex lege natura solutoria a tutte e solo le rimesse  finalizzate all’estinzione del debito contratto nei confronti dell’Istituto di credito. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata) Con riferimento al criterio della consistenza delle rimesse, per cui sono revocabili solo quei pagamenti oltre che durevoli anche di entità significativa, in grado di ridurre il debito in maniera apprezzabile, è lo stesso dettato normativo che consente al giudice una discrezionalità nell’accertamento dei presupposti per l’applicazione dell’esimente, e nel compiere questa valutazione pare condivisibile l’orientamento che reputa consistenti i versamenti di importo non inferiore al 10% del massimo revocabile ai sensi dell’art. 70 l. fall. (prendendo a riferimento la previsione di cui all’art.1850 c.c.), trattandosi di importi significativi rapportati alla complessiva situazione del conto e alla sua evoluzione nel tempo. (Francesco Gabassi Riproduzione riservata).

Qualora le somme accreditate sul conto corrente oggetto di azione revocatoria derivino da cessioni di credito,  nell’ipotesi in cui sia la stessa banca che ha ritenuto di non ricevere direttamente dai debitori ceduti il pagamento del dovuto ma di canalizzarlo sul conto della cedente, volontariamente quindi ponendo le somme nella disponibilità materiale e giuridica del debitore, la circostanza della cessione non rileva ai fini di contrastare l’azione revocatoria di rimesse in conto corrente in quanto le somme affluite sul conto passivo come “giro effetti maturati” hanno ridotto in tal modo il saldo debitore della società poi fallita. (Francesco Gabassi Riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18717.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: