Corte di Cassazione (13887/2017) – Fallimento ed ammissione al passivo in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 5 c.c.: criteri da adottare al fine del riconoscimento della natura artigiana dell’impresa.

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Data di riferimento: 
01/06/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., giugno 2017 n. 13887 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Loredana Nazzicone.

Fallimento – Impresa artigiana - Istanza di ammissione al passivo – Privilegio generale sui mobili – Riconoscimento - Applicazione dell’art. 2751 bis n.5 c.c. – Modificazione legislativa intervenuta – Natura artigiana dell’impresa – Valutazione - Criterio da adottare –  Momento in cui il credito è sorto – Testo all’epoca vigente - Considerazione necessaria

Al fine del riconoscimento ad un’impresa, in sede di ammissione al passivo di un suo credito, del privilegio generale sui mobili di cui all’art. 2751 bis n. 5 c.c., deve tenersi conto, essendo stata quella disposizione nel tempo modificata, del testo legislativo che risultava vigente nel momento in cui il credito di cui viene richiesta l’ammissione è sorto e non di quello in essere al momento della domanda, non potendosi riconoscere efficacia retroattiva alla modificazione intervenuta. Pertanto, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 5 c.c., nel testo vigente prima  dell’entrata in vigore della modifica operata dal D.L. 9 febbraio 2012 n. 56, convertito nella L. 4 aprile 2012 n. 35, deve affermarsi la qualità artigiana dell’impresa tenendo conto dei criteri di prevalenza (lavoro proprio e dei componenti la famiglia) di cui all’art. 2083 c.c. (criteri desumibili dal tipo di attività svolta, dal capitale impiegato, dall’entità dell’impresa, dal numero dei lavoratori, dall’entità e dalla qualità della produzione, dai finanziamenti ottenuti e da quelli attivi), e solo per i crediti sorti successivamente all’entrata in vigore della modifica, ossia a partire dal 10 febbraio 2012,  il privilegio va riconosciuto all’impresa artigiana a condizione che tale possa essere “definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti” [Nel caso specifico la Corte ha escluso l’efficacia retroattiva della modifica apportata all’art. 2751 bis n. 5 c.c. essendo il credito di cui si era richiesta l’ammissione al passivo fallimentare sorto in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del testo riformato ed ha cassato con rinvio la decisione del Tribunale per non essersi  lo stesso attenuto ai suesposti criteri di valutazione e per essersi, vieppiù, basato su un  inconferente criterio che teneva conto dei limiti di fallibilità di cui all’art. 1, secondo comma, L.F. in luogo di quello utile ad accertare la qualità di piccolo imprenditore]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Provvedimento segnalato dal dott. Alberto Valcarenghi.

 

NOTA REDAZIONALE.

Alla luce del suindicato principio della Suprema Corte, che ha stabilito che la modificazione intervenuta con riferimento ai crediti dell’impresa artigiana di cui all’art. 2751 bis, n. 5 c.c. doveva applicarsi solo ai crediti sorti posteriormente all’entrata in vigore della stessa, ci si interroga circa la possibilità che lo stesso principio possa ritenersi applicabile anche con riferimento alle altre modificazioni che interessino il regime dei privilegi. Milita in tal senso il principio generale già espresso in motivazione dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 5685 del 20 marzo 2015 (in questa Rivista https://www.unijuris.it/node/3857). 

In particolare, ad oggi, di tale principio potrebbe sostenersi l’applicazione con riferimento alla modifica dell’art. 2751 bis n. 2 c.c. operata della Legge di Bilancio 2018 (in questa Rivista https://www.unijuris.it/node/3830), con la quale si è esteso il privilegio del n. 2 anche al credito per il contributo previdenziale e per la c.d. rivalsa IVA del professionista. Se, infatti, si ritiene che le modifiche che attengano il trattamento privilegiato del credito non abbiano efficacia retroattiva, ma concernano esclusivamente i crediti sorti nella vigenza della norma modificata, il trattamento privilegiato dell’IVA in rivalsa e del c.d. contributo cassa del professionista dovrebbe interessare solo i crediti sorti dopo il 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018.  (Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: