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2751 bis - Privilegio del professionista anche per cassa previdenziale e rivalsa IVA. Applicabile solo ai crediti sorti dopo il 1° gennaio 2018?

 

Limiti temporali di applicabilità della modifica dell’art. 2751 bis n. 2 c.c. operata della Legge di Bilancio 2018 (in questa Rivista https://www.unijuris.it/node/3830), con la quale si è esteso il privilegio del n. 2 anche al credito per il contributo previdenziale e per la c.d. rivalsa IVA del professionista.

Quanto all'applicabilità temporale delle modifiche inerenti i privilegi, la Corte di Cassazione, Sez. I civ., giugno 2017 n. 13887 , con riferimento al privilegio artigiano, in relazione al quale era intervenuta una modifica all’art. 2751 bis n. 5 c.c. nel febbraio del 2012, ha stabilito che la detta modificazione doveva applicarsi solo ai crediti sorti posteriormente all’entrata in vigore della stessa. Ci si interroga pertanto circa la possibilità che lo stesso principio possa ritenersi applicabile anche con riferimento alle altre modificazioni che interessino il regime dei privilegi e parrebbe militare in tal senso il principio generale già espresso in motivazione dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 5685 del 20 marzo 2015 (in questa Rivista https://www.unijuris.it/node/3857). 

Di tale principio potrebbe, dunque, sostenersi l’applicazione proprio con riferimento alla modifica dell’art. 2751 bis n. 2 c.c. operata della Legge di Bilancio 2018. Se, infatti, si ritiene che le modifiche che attengano il trattamento privilegiato del credito non abbiano efficacia retroattiva, ma concernano esclusivamente i crediti sorti nella vigenza della norma modificata, il trattamento privilegiato dell’IVA in rivalsa e del c.d. contributo cassa del professionista dovrebbe interessare solo i crediti sorti dopo il 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018.