Tribunale di Bari – Necessità che il soggetto, PM compreso, che richiede che sia dichiarato il fallimento di un imprenditore dimostri la propria legittimazione e fornisca la prova dello stato d’insolvenza dello stesso.

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Data di riferimento: 
12/12/2017

Tribunale di  Bari,  Sez. IV civile, Uff. Fall.,12 dicembre 2017 – Pres. Nicola Magaletti, Rel. Antonio Ruffino, Giud. Luigi Claudio.

Pubblico Ministero – Istanza di fallimento – Legittimazione ex art. 7 L.F. – Allegazione e dimostrazione – Presupposto necessario.

Pubblico Ministero – Istanza di fallimento – Tribunale – Verifica della legittimazione – Potere officioso – Riscontro da effettuarsi prima della decisione.

Istanza di fallimento – Stato di insolvenza dell’imprenditore – Impotenza ad adempiere le obbligazioni – Situazione attuale e non transitoria – Prova – Onere gravante sull’istante.

Si deve ritenere che anche il Pubblico Ministero non si sottragga alla regola secondo la quale ciascuno dei soggetti,  che ex art. 6 L.F. propone una istanza per la dichiarazione di fallimento, è tenuto anzitutto ad allegare e dimostrare la propria legittimazione ad agire. Il P. M., infatti, non è munito in subiecta materia di una legittimazione incondizionata e generale e deve presentare la domanda di fallimento nei soli casi disciplinati dall’art. 7 L.F., ossia laddove abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis di un imprenditore, anche se ciò sia avvenuto nel corso di un’indagine svolta nei confronti di altri diversi soggetti, sempreché l’approfondimento che ne è seguito e che lo ha portato a conoscere quella situazione non risulti arbitrario ma strettamente collegato alle  risultanze dell’indagine penale effettuata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il Tribunale ha il potere di rilevare officiosamente l’avvenuta mancata allegazione da parte del Pubblico Ministero del collegamento esistente tra la richiesta di fallimento ed una delle situazioni contemplate dall’art. 7 L.F., trattandosi della necessaria verifica delle condizioni dell’azione, che devono riscontrarsi, al più tardi, al momento della decisione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’istanza mediante la quale un soggetto legittimato richieda la dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale, a motivo dello stato di insolvenza in cui versa, esige la prova di una situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, da parte dello stesso a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, che risultino scadute all’epoca della dichiarazione e ragionevolmente certe. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)   

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18662.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: