Trib. di Genova- Adeguatezza dell'operazione- Violazione doveri informativi- Inadempimento.

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Data di riferimento: 
15/03/2005

Tribunale di Genova, Sez. I civ. - Rel. Dr. D. Canepa - 15 marzo 2005.
Segnalazione di Avv. Marina Zanotti

Intermediazione finanziaria - Inadeguatezza dell'operazione - Dovere di astensione - Documento relativo al profilo di rischio - Insufficienza.

L'acquisizione delle notizie previste dall'art. 28 lett. a) non è decisiva per stabilire se l'intermediario debba o meno astenersi dall'effettuare un'operazione inadeguata. La Consob, con comunicazione n. DI/30396 del 21.4.2000, ha precisato che: "...in nessun caso gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta dai clienti, neanche nel caso in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale o finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio; nel caso la valutazione andrà condotta in ossequio dei principi generali di correttezza, diligenza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso (es. età, professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce dalla pregressa ed abituale operatività, situazione del mercato...)".

Intermediazione finanziaria - Adeguatezza dell'operazione - Obbligo di astensione - Execution only - Insussistenza.

La sola ipotesi in cui gli obblighi di valutazione dell'adeguatezza e di correlata astensione dall'agire non si applicano è quella in cui il servizio prestato si limiti alla mera esecuzione o trasmissione degli ordini dell'investitore, senza che sia fornita dall'intermediario alcuna indicazione circa le operazioni da effettuare e sempre che vi sia stata da parte dell'intermediario una preventiva individuazione scritta dei limiti quantitativi e delle tipologie di strumenti finanziari, di operazioni e di ordini entro i quali le operazioni sono considerate automaticamente adeguate (ed. execution only).

Intermediazione finanziaria - Adeguatezza dell'operazione - Informazione - Contenti - Specificità - Necessità.

L'informazione dell'inadeguatezza dell'operazione non può essere generica, dovendo riportare le specifiche ragioni dell'inadeguatezza in rapporto alle caratteristiche dell'investitore per cui non può a tal fine ritenersi sufficiente un generico avviso di inadeguatezza dell'operazione stampato sul modulo dell'ordine.

Intermediazione finanziaria - Risarcimento del danno - Testimonianza del funzionario - Inammissibilità.

Nel giudizio di risarcimento danni promosso dall'investitore nei confronti dell'intermediario è incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. il dipendente che ha dato corso alle operazioni contestate, essendo egli responsabile in solido con l'intermediario ai sensi dell'art. 2049 c.c. e come tale possibile soggetto passivo della pretesa azionata dall'investitore.

Intermediazione finanziaria - Violazione dei doveri di informazione - Vizio funzionale del contratto - Inadempimento sussistenza.

In ipotesi di violazione da parte dell'intermediario dei doveri di informazione non si può parlare di vizio genetico relativo alla conclusione del contratto, bensì di vizio funzionale che inerisce il contratto oramai perfezionato e quindi di difetto che riguarda le prestazioni che dovevano essere rese sulla base del negozio concluso. La violazione di tali doveri non dà quindi luogo a nullità del contratto ma ad inadempimento dello stesso.

Intermediazione finanziaria - Violazione dei doveri di informazione- Nesso di causalità tra evento e danno - Onere della prova.

La violazione delle regole di informazione e di valutazione dell'adeguatezza dell'operazione proposta ai clienti risparmiatori costituisce inadempimento imputabile all'intermediario e trattandosi di regole di comportamento esplicitamente codificate nell'interesse del cliente l'inadempimento è da porsi in relazione causale con l'evento dannoso. Ricade quindi sull'intermediario l'onere di provare che tra la violazione ed il danno non vi è alcun nesso di causalità, dimostrando che il danno è derivato da eventi estranei alla sua sfera di azione.

(provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]