Corte di Cassazione (764/2018) – Facoltà per il resistente di intervenire nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di dichiarazione di fallimento, pur dopo la scadenza del termine di costituzione.

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Data di riferimento: 
15/01/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 gennaio 2018 n. 764 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Ceniccola.

Fallimento – Reclamo – Resistente – Termine di costituzione – Perentorietà – Inosservanza – Facoltà di intervento – Nuovi documenti e mezzi di prova – Produzione consentita.

Anche in assenza di un’espressa disposizione normativa, si deve considerare perentorio il termine di cui all’art.18, settimo comma, L.F. [almeno 10 giorni prima dell’udienza] per la costituzione del resistente nell’ambito del giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Pur tuttavia, si deve ritenere che la sua inosservanza non determini, per chi vi sia incorso, la decadenza dal diritto di opporsi al predetto reclamo, avendo lo stesso comunque la facoltà di intervenire nel relativo procedimento, di produrre nuovi documenti o indicare, anche per la prima volta, ulteriori mezzi di prova al fine di attestare la sussistenza dei presupposti di fallibilità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr. in questa rivista Cassazione Civile , Sez. I, 30 gennaio 2017 n. 2235 https://www.unijuris.it/node/3207] http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.764.2018.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: