Tribunale di Rovigo – Ammissibilità della presentazione di una domanda di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012 anche in assenza di beni mobili e immobili. Durata massima della procedura.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
31/01/2018

Tribunale di  Rovigo, 31 gennaio 2018 – Giudice Delegato Mauro Martinelli.

Debitore privo di beni mobili ed immobili - Art. 14 ter e ss. della L. 3/2012 - Domanda di liquidazione – Ammissibilità.

Procedura di liquidazione dei beni – Durata - Limite dei quattro anni – Previsione necessaria.

Nonostante possa apparire un’antinomia giuridica, si deve ritenere ammissibile la presentazione di una domanda di liquidazione dei beni ai sensi dell’art. 14 ter e ss. della L. 3/2012 anche nell’ipotesi che il debitore sia privo di beni mobili ed immobili, in particolare in quanto l’istituto della liquidazione è stato mutuato dalla procedura fallimentare che non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti o denaro, ovvero di beni già liquidi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non può prevedersi, pur in presenza di una richiesta contemplante una maggior durata, che la procedura di liquidazione di beni ai sensi dell’art. 14 ter e ss. della L. 3/2012 possa avere una durata superiore ai quattro anni, se non nel caso che sia impossibile liquidare in tale termine eventuali beni mobili o immobili. Ciò per evitare un’ingiustificata compressione dei diritti dei creditori per causa posteriore all’apertura della procedura che si troverebbero privati, anche dopo decorso il quadriennio, del diritto di agire in executivis sui beni del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Rovigo%2031%20gennaio%202018.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: