Tribunale di Reggio Emilia – Prededucibilità dei crediti sorti nel corso di successive procedure concordatarie. Natura prevalentemente privatistica degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Fall., 19 ottobre 2017 – Pres. Luisa Poppi, Rel. Nicolò Stanzani Maserati, Giud. Virgilio Notari.
Prededuzione – Privilegio – Differenze - Caratteristica del credito – Esclusione – Mera qualità - Ambito della singola procedura – Effetti circoscritti – Consecuzione tra procedure – Estensione possibile – Nesso di consequenzialità – Presupposto necessario.
Consecuzione tra procedure concorsuali - Connotazione unitaria – Riconoscimento - Coincidenza delle masse passive - Presupposto sintomatico – Ampiezza dell’intervallo temporale - Prosecuzione dell’attività di impresa – Possibile incidenza negativa.
Accordi di ristrutturazione – Natura privatistica – Crediti sorti in corso di procedura - Possibile prededuzione – Esclusione – Ambito delle procedure concorsuali - Estraneità.
La prededuzione, a differenza del privilegio, non costituisce una caratteristica del credito che l’accompagna dal suo sorgere alla sua estinzione, ma rappresenta una sua qualità che produce effetti solo nell’ambito della procedura concorsuale in cui il credito sorge od, eventualmente, nell’ambito di quella ad essa successiva che sia ad essa legata da un nesso di consequenzialità, come rilevabile a posteriori in ragione dell’accertamento del suo essere espressione della medesima crisi economica sottesa alla prima. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In caso di successione tra procedure concordatarie, la coincidenza, in termini qualitativi e quantitativi, delle masse passive rappresenta un elemento sintomatico per poter attribuire una connotazione unitaria tra le stesse al fine del riconoscimento ai crediti sorti nel corso di entrambe, ed in particolare della prima, del beneficio della prededuzione di cui all’art. 111, secondo comma, L.F.; né è sufficiente ad escludere l’accertamento della continuazione tra procedure la sola sussistenza di un iato temporale tra la prima e la seconda, intervallo che, comunque, potrà incidere in termini negativi laddove risulti particolarmente ampio e caratterizzato dalla prosecuzione, nel corso dello stesso, dell’attività di impresa da parte della debitrice. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Appare condivisibile il consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuisce natura prevalentemente privatistica agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis L.F., onde si deve escludere che gli stessi possano rientrare, al fine del riconoscimento della prededucibilità dei crediti ai sensi dell’art. 111, secondo comma, L.F., nel novero delle procedure concorsuali, nel cui ambito possono essere ricompresi solo il fallimento, il concordato preventivo (in particolare stante il disposto dell’art. 69 bis, secondo comma, L.F. in tema di revocatoria fallimentare) e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento all’ultima massima ed in particolare alla sua premessa, cfr. in senso conforme, in questa rivista le precedenti decisioni: Tribunale di Bologna 17 novembre 2011 https://www.unijuris.it/node/1256, Corte d’Appello di Firenze 7 aprile 2016 https://www.unijuris.it/node/2966, Tribunale di Milano 10 novembre 2016 https://www.unijuris.it/node/3113, Tribunale di Modena 19 novembre 2014 https://www.unijuris.it/node/2478; e, in senso contrario con la conclusione cui il Tribunale è giunto, le successive decisioni della Corte di Cassazione, Sez. I, 25 gennaio 2018 n. 1896 https://www.unijuris.it/node/3891 e della Corte di Cassazione; Sez. I civ., 18 gennaio 2018 n. 1192 https://www.unijuris.it/node/3909]