Tribunale di Trento – Liquidazione come regola generale della procedura fallimentare. Possibilità di sospenderla temporaneamente ed eccezionalmente, con decisione motivata, solo in presenza di specifici presupposti.

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Data di riferimento: 
23/10/2017

Tribunale di  Trento, 23 ottobre 2017 – Pres. Guglielmo Avolio, Rel. Benedetto Sieff, Giud. Adriana De Tommaso.

Procedura fallimentare -  Liquidazione dell’attivo – Tempi rapidi – Principio cardine – Sospensione temporanea – Scelta eccezionale – Possibile danno grave – Assenza di pregiudizio per i creditori - Presupposti necessari.

Fallimento – Reclamo ex art. 26 L.F. - Tribunale – Liquidazione – Sospensione – Curatore e G. D. – Momento della cessazione -  Ritorno all’ordinario regime liquidatorio – Valutazione dovuta.

Fallimento - Vendita del complesso aziendale – Organi della procedura – Affitto d’azienda – Possibile alternativa – Valutazione preventiva – Obbligo -  Esclusione –  Scelta liquidatoria - Motivazione non necessaria.    

Costituisce regola generale  della procedura fallimentare la liquidazione dell’attivo nel minor tempo possibile, in quanto, solo eccezionalmente, su intervento degli organi fallimentari e con specifici obblighi motivazionali, si può, ai sensi in particolare del disposto degli artt. 104, 108 e 19 L.F., temporaneamente e provvisoriamente soprassedervi, al precipuo scopo di evitare un “danno grave” ai valori aziendali e sempre che ciò “non arrechi pregiudizio ai creditori”, stante che l’interesse di questi costituisce principio cardine dell’intero sistema fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

E’ compito degli organi della procedura, curatore e giudice delegato, valutare quale sia il momento in cui la sospensione temporanea della liquidazione, disposta, a fini meramente conservativi, dal tribunale in sede di reclamo ex art. 26 L.F. debba cessare e si possa tornare, nel prevalente interesse dei creditori, all’ordinario regime liquidatorio, con dismissione dell’azienda della fallita. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non è imposto agli organi della procedura fallimentare l’obbligo di vagliare preventivamente,  prima di procedere alla vendita del complesso aziendale, la possibilità alternativa di addivenire all’affitto dell’azienda dal momento che la liquidazione si impone come regola generale e non richiede sia motivata dall’impossibilità di percorrere la strada dell’affitto, motivazione che si rende, all’opposto necessaria, nel diverso caso previsto dall’art. 104 bis L.F., in cui siano detti organi ad operare la scelta a favore dell’affitto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18514.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: