Tribunale di Torre Annunziata – Impossibilità per il contraente in bonis di esercitare, a dichiarazione di fallimento avvenuta, il recesso dai contratti in corso o di agire in giudizio per ottenerne la risoluzione.

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Data di riferimento: 
29/11/2017

Tribunale di  Torre annunziata 29 novembre 2017 – Giudice Valentina Vitulano.

Dichiarazione di fallimento  - Contratti pendenti – Contraente in bonis – Esercizio del recesso – Azione di risoluzione – Esperimento - Inammissibilità.

In caso di fallimento di una delle parti, i contratti in corso non eseguiti [nello specifico un contratto preliminare di vendita immobiliare, a fronte del quale  l’acquirente aveva versato alla parte venditrice una caparra confirmatoria], che risultano per tale motivo sospesi, non possono essere risolti per iniziativa del contraente in bonis, ma, ai sensi dell’art.72 L.F., unicamente per scelta del curatore, sia in quanto risulta inefficace, ai sensi del sesto comma di detto articolo, l’eventuale clausola negoziale che faccia dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento, sia in quanto lo stesso contraente in bonis, dopo la dichiarazione di fallimento della controparte, non può, stante la  cristallizzazione dei crediti che ne consegue, agire in giudizio, anche  laddove il contratto contenga   un’apposita clausola in tal senso, per ottenere una declaratoria di risoluzione per pregressi inadempimenti da parte del fallito, sia, infine, in quanto, a fallimento avvenuto, non risulta neppure consentito l’esercizio del recesso di cui all’art. 1385 c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18731.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: