Tribunale di Napoli – Omologazione di un piano del consumatore pur in presenza di una contestazione. Possibile pagamento in prededuzione dell’ O.C.C. e sottoposizione a falcidia di tutti i crediti anteriori.

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Data di riferimento: 
11/01/2018

Tribunale di  Napoli, Sez. Volontaria Giurisdizione, 11 gennaio 2018 – Giudice Delegato Nicola Graziano.

Sovraindebitamento - Piano del consumatore – Contestazione – Requisito della meritevolezza – Mancanza – Sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria – Relazione dell’O.C.C. - Eventi imprevedibili sopravvenuti -  Causazione – Giudice – Constatazione  – Omologazione.

Sovraindebitamento - Piano del consumatore – Pagamento in prededuzione  dell’O.C.C. - Previsione – Natura pattizia – Fattibilità del piano – Possibile omologazione.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologazione – Anteriore pignoramento – Stipendio del proponente – Assoggettamento a ritenuta del quinto -  Esecuzione non ancora terminata – Creditore pignoratizio - Riscossione della parte residua – Esclusione – Falcidia prevista dal piano – Assoggettamento.

Pur in presenza di una contestazione, mossa da una banca, relativamente alla mancanza del requisito della meritevolezza, a motivo dell’essersi il proponente di un piano del consumatore, ad avviso di quell’istituto, colpevolmente esposto nei suoi confronti e nei confronti di altri istituti bancari, il Giudice, constatata la soddisfazione dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9  della L. 3/2012 e verificata l’assenza, ai sensi dell’art. 12 bis n.1 di detta legge, di atti di frode,  può, in considerazione della posizione di contraente debole del debitore, omologare il piano del consumatore laddove risulti, anche alla luce della relazione dell’ Organismo di Composizione della Crisi, che lo stesso ha, contrariamente a quanto obiettato, assunto i propri debiti nella ragionevole prospettiva, tenuto conto dell’entità del reddito familiare disponibile, di poterli adempiere e che la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria è stata causata da una serie imprevedibile di eventi sopravvenuti [ nello specifico, problemi di saluti dell’ ex coniuge e perdita del lavoro da parte dei figli]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non osta alla fattibilità del piano, la previsione del pagamento in prededuzione della somma dovuta al professionista incaricato quale O.C.C, vista la natura pattizia della previsione e tenuto conto che  l’operato dello stesso è risultato evidentemente strumentale all’omologazione del piano del consumatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Essendo la procedura di sovraindebitamento una procedura concorsuale, il creditore chirografario che abbia, anteriormente all’omologazione del piano del consumatore, pignorato con successo il quinto dello stipendio  del proponente, suo debitore, non può, ai sensi dell’art. 12 ter della legge 3/2012, ad omologazione avvenuta, continuare a riscuoterlo per la parte che risulti impagata, ma, laddove l’esecuzione non sia ancora terminata, deve subire, come tutti gli altri creditori, la falcidia prevista dal piano. (Pierluigi Ferrini  - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18951.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: