Tribunale di Bergamo – Concordato preventivo: riconoscimento da parte del tribunale, in sede di ammissione, della prededucibilità, prevista dal piano, del finanziamento bancario per spese di procedura.

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Data di riferimento: 
14/06/2017

Tribunale di  Bergamo, Sez. II civ., 14 giugno 2017 – Pres. Mauro Vitiello, Rel. Giovanna Golinelli, Giud. Laura Giraldi.

Concordato Preventivo – Spese di procedura – Percentuale stabilita dal giudice  - Proponente – Obbligo  di deposito – Finanziamento bancario – Previsione di ricorso contenuta nel piano – Tribunale -  Sede di ammissione - Accoglimento della proposta – Prededucibilità del credito.

Si deve considerare prededucibile, ai sensi dell’art. 182 quater, secondo comma, L.F., se è previsto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di concordato preventivo, il finanziamento, previsto dal piano, che una banca faccia al soggetto proponente per consentirgli di effettuare il deposito cauzionale per spese di procedura, nella percentuale stabilità dal giudice ai sensi dell’art. 163, secondo comma, n. 4 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18973.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: