Tribunale di Larino – Fallimento consecutivo a concordato prenotativo: prededucibilità del credito del professionista, sorto medio tempore, laddove risulti conseguente ad attività funzionali allo scopo perseguito con quella procedura.

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Data di riferimento: 
04/01/2018

Tribunale di Larino, Sez. Promiscua, 04 gennaio 2018 – Pres. Rel. Michele Russo, Giudici Luigi Guariniello e Veronica D’Agnone.

Procedure concorsuali - Crediti sorti in occasione o in funzione delle stesse –  Prededucibilità - Art. 111, secondo comma, L.F. – Eccezione alla par condicio creditorum - Ragione – Favor legislativo  per la soluzione concordata – Interessi dei creditori – Possibile miglior soddisfazione – Presupposto necessario – Valutazione da farsi ex ante – Concreti sviluppi della procedura - Ininfluenza.

Concordato preventivo con riserva – Consecutivo fallimento – Atti legalmente compiuti medio tempore – Professionista – Attività di consulenza – Attività difensiva – Credito che ne consegue – Prededucibilità – Atti non legalmente compiuti – Sede concorsuale – Crediti - Nessun riconoscimento possibile.

 La ratio dell’eccezione alla par condicio creditorum di cui all’art. 111, secondo comma, L.F., rappresentata dal riconoscimento della prededuzione a favore dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, risiede nel favor che la legge attribuisce alla soluzione concordata della crisi, che meglio risponde alla tutela dell’interesse dei creditori all’accrescimento e/o alla salvaguardia dell’integrità del patrimonio del debitore, sia sotto il profilo della tempestiva emersione dello stato d’insolvenza, sia in termini di cristallizzazione della massa passiva,  sia di  retrodatazione dei termini per l’esercizio delle azioni revocatorie fallimentari e sia, altresì, ai sensi dell’art. 168, ultimo comma, L.F., di inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. L’idoneità della prestazione fonte del credito prededucibile a contribuire alla realizzazione dell’interesse dei creditori deve essere valutata ex ante e non ex post, dovendosi prescindere dai concreti sviluppi della procedura concorsuale in funzione della quale la prestazione è stata resa, e financo dalla effettiva apertura di una procedura siffatta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel fallimento consecutivo ad un concordato preventivo con riserva possono essere ammessi al passivo in prededuzione, ai sensi dell’art. 111, secondo comma L.F., i crediti, sorti medio tempore, che derivino da atti legalmente compiuti in quanto coerenti con gli scopi di quella procedura,  quali quelli del professionista relativi all’attività di consulenza finalizzata ad individuare le possibili soluzioni concordate della crisi d’impresa ed all’attività difensiva di resistenza  alle istanze di fallimento proposte dai creditori, in quando l’una e l’altra  funzionali sia alla procedura di concordato con riserva pendente, sia a quella che costituisce l’obiettivo legalmente perseguito con la presentazione del ricorso “in bianco”.  Non possono, viceversa, trovare riconoscimento alcuno in sede concorsuale, neppure in rango privilegiato o meramente chirografario, i crediti sorti per effetto di atti non legalmente compiuti, o perché privi dell’autorizzazione del tribunale  di cui all’art. 161, settimo comma, L.F, o perché eccedenti gli scopi tipici della procedura concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Larino%204.01.2018.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: