Corte d'Appello di Napoli - Revoca del concordato preventivo: procedimento e valutazione del tribunale.

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Data di riferimento: 
21/07/2009

Corte d'Appello di Napoli, 21 luglio 2009 - Pres. De Donato - Rel. Maria R. Castiglione Morelli.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Concordato preventivo - Revoca per atti fraudolenti - Procedimento - Parere e impulso del commissario giudiziale - Necessità.

Concordato preventivo - Revoca per atti fraudolenti - Poteri di esame del Tribunale - Riesame della fattibilità del piano - Esclusione.

Nell'ambito del procedimento di revoca del concordato preventivo previsto dall'art. 173 legge fall., pur non essendo prevista una vera e propria domanda di apertura, perché tale procedimento possa iniziare è necessaria una denuncia-dichiarazione del commissario giudiziale in ordine a fatti fraudolenti per i quali il Tribunale possa d'ufficio iniziare il procedimento medesimo. (fb)

L'art. 173 legge fall. non prevede, quale causa di revoca del concordato preventivo, il riesame da parte del Tribunale delle condizioni di fattibilità dell'originario piano concordatario e ciò in considerazione della natura eminentemente privatistica del nuovo concordato preventivo, nel quale è consentito all'imprenditore di modificare le condizioni della proposta fino all'adunanza dei creditori ed all'inizio delle operazioni di voto. (fb)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]