Tribunale di Benevento – Fase dell’esecuzione di un concordato preventivo con cessione dei beni: emissione dell’ordine di liberazione di un immobile da parte del G.D.

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Data di riferimento: 
13/12/2017

 

Tribunale di  Benevento, 13 dicembre 2017 – Pres. Ennio Ricci, Rel. Luigi Galasso, Giud. Pietro Vinetti.

Concordato preventivo con cessione dei beni -  Fase della liquidazione – Giudice Delegato – Ordine di liberazione di un immobile – Ammissibilità -  Disciplina ex art. 560, terzo comma, c.p.c. – Possibile rinvio.

Seppure i parametri ai quali deve essere commisurata la legittimità degli atti esecutivi nel corso di un concordato preventivo con cessione dei beni risultino diversi, in quanto più flessibili, da quelli che regolano la liquidazione fallimentare e l’espropriazione immobiliare, si può ritenere, stante quanto previsto dall’art. 560, terzo comma, c.p.c. in seno alla disciplina del pignoramento, che sia consentito al Giudice Delegato di assicurare la fruttuosità della vendita di un immobile mediante l’emissione di un ordine di liberazione, al fine di evitare che il medesimo risultato debba ottenersi, in contrasto col dettame costituzionale della ragionevole durata dei processi, attraverso un iter giuriziario lungo e complesso; ciò però, si può presumere, in conformità col disposto dell’art. 47, secondo comma L.F., che non possa avvenire prima che inizi la fase della liquidazione. Nonostante il predetto art. 560 c.p.c. non rientri tra le norme, concernenti la vendita dei beni nel fallimento, richiamate dall’ art. 107, secondo comma, L.F., applicabile anche alle vendite poste in essere in corso di concordato  preventivo in virtù del  rinvio contenuto nell’art. 182, quinto comma, L.F., si può, infatti, ipotizzare che ciò sia ugualmente possibile, in particolare in quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’esecuzione del concordato con cessione dei beni rientra nel novero dei procedimenti di esecuzione forzata, lato sensu intesi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19077.pdf 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: