Corte di Cassazione (2820/2018) – Presupposti per la revocabilità del fondo patrimoniale costituito in adempimento di un dovere morale.

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Data di riferimento: 
06/02/2018

Cassazione civile, sez. I, 06 Febbraio 2018, n. 2820. Pres. Antonio Didone, rel. Francesco Terrusi.

Azione revocatoria ex art. 64 l.f. - Fondo patrimoniale - Atto a titolo gratuito - Adempimento di un dovere morale – Presupposti per la non revocabilità.

La costituzione del fondo patrimoniale nel biennio anteriore al fallimento è suscettibile di esser dichiarata inefficace a norma dell’art. 64 della legge fallimentare, salvo che si dimostri l'esistenza in concreto di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione (per tutte Cass. n. 19029/13, Cass. n. 6267-05, Cass. n. 18065-04); non integra purtuttavia la situazione anzidetta, con riferimento all’esistenza delle condizioni escludenti l'inefficacia dell'atto, il caso in cui che i figli della coppia che ha costituito il fondo fossero al momento della costituzione già tutti adulti e titolari di proprie attività imprenditoriali, e l'atto non avesse riguardato solo la casa familiare ma anche un terreno edificabile e un intero stabile composto da diversi appartamenti e magazzini locati a terzi. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19248.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: