Trib. di Taranto- Contratto quadro non sottoscritto e produzione in giudizio.

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Data di riferimento: 
08/01/2008

Tribunale di Taranto 8 gennaio 2008 - Pres. Morea - Annamaria Fasano.

Segnalazione degli Avv.ti Giovanni Pinto e Maria Rosa Pinto

Intermediazione finanziaria - Mancanza del contratto quadro - Domanda di nullità per mancanza della sottoscrizione - Produzione in giudizio - Perfezionamento del contratto - Esclusione.

Intermediazione finanziaria - Mancanza del contratto quadro - Apposizione del visto sul modulo di negoziazione - Conclusione del contratto quadro - Esclusione.

La produzione del contratto quadro non sottoscritto dalla banca non vale ad escludere la sanzione della nullità comminata dall'art. 23 del TUF qualora l'investitore ne abbia chiesto nel giudizio la declaratoria esprimendo in tal modo l'intenzione di revocare il proprio consenso già prima della produzione del documento, fermo restando che detta produzione non varrebbe comunque a manifestare il consenso con effetto retroattivo. (fb)

Il semplice visto del funzionario della banca apposto sul modulo di ricezione dell'ordine di negoziazione non vale a sostituire la manifestazione di volontà di sottoscrivere il contratto quadro. (fb)  

( Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]