Corte di Cassazione (5489/2018) – Compenso del liquidatore di società in liquidazione coatta amministrativa: inammissibilità del riconoscimento del privilegio spettante al prestatore d’opera ai sensi dell’ art. 2751 bis n. 2 c.c.

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Data di riferimento: 
07/03/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 marzo 2018 n. 5489 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Terrusi.

Società in liquidazione coatta amministrativa – Stato passivo – Compenso del liquidatore  - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. - Mancato riconoscimento – Opposizione – Giusto rigetto – Gestione dell’impresa - Opus non assimilabile al contratto d’opera.

Non può essere ammesso al passivo in privilegio, ai sensi dell’art. 2751 bis n. 2 c.c., il credito spettante, quale compenso, al liquidatore di una società in liquidazione coatta amministrativa, dal momento che il rapporto tra questi e la società in fase di liquidazione non è assimilabile al contratto d’opera perché non presenta gli elementi del perseguimento di un risultato con la conseguente sopportazione del rischio, stante che l’opus di gestione dell’impresa che il liquidatore si è prestato a fornire non risulta né predeterminato, né aprioristicamente determinabile, ed anche in ragione del fatto che appare poco plausibile che il credito di colui che ha gestito l’impresa, sia esso l’amministratore o il liquidatore, sia preferito a quello degli altri creditori [nello specifico, la Corte ha, per tali motivi, respinto il ricorso proposto dal liquidatore avverso il rigetto da parte del tribunale dell’opposizione dallo stesso proposta in ragione del mancato riconoscimento di quel privilegio]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%205489.2018_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: