Corte di Cassazione (6378/2018) – Fallimento: necessaria applicazione, nei confronti di tutti gli imprenditori commerciali, delle modalità di notifica ex art. 15, terzo comma, L.F. e non di quelle ex artt. 138 e sgg. c.p.c.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
14/03/2018

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 14 marzo 2018 n. 6378 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Mauro Di Marzio.

Fallimento - Ricorso per la  dichiarazione di fallimento e  decreto di fissazione d'udienza  - Notifica a  mezzo PEC non andata a buon fine – Imprenditori individuali o collettivi – Regole previste dall'art. 15, III comma, L.F. - Necessaria applicazione.

Stante che non risulta giustificato che l'imprenditore individuale [o, come nel caso specifico, il socio illimitatamente responsabile di una società di persone] debba godere di un trattamento di favore rispetto all'imprenditore che operi in forma societaria, si deve ritenere che al primo non debbano ritenersi applicabili, laddove la notificazione a mezzo PEC del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione d'udienza  non risulti possibile o non abbia esito positivo, le regole dettate dagli artt. 138 e seguenti c.p.c., anzichè quelle specifiche previste in via subordinata dal terzo comma dell'art. 15 L.F., da considerarsi valide nei confronti di tutti gli imprenditori commerciali, in particolare laddove non si siano adoperati per mantenere in funzione l'indirizzo PEC. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%206378.2018_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: