Tribunale di Ancona – Composizione della crisi da sovraindebitamento: ammissibilità che l'accordo possa incidere su una cessione del quinto e su una delegazione di pagamento già gravanti lo stipendio del proponente.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
15/03/2018

Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 15 marzo 2018 – Giud. Giovanna Bilò.

Procedimento di composizione della crisi – Accordo di ristruttrazione dei debiti – Stipendio del proponente – Parziale messa a disposizione dei creditori – Cessione del quinto e delegazione di pagamento – Preesistenza – Possibile incidenza – Modalità di adempimento - Necessaria riformulazione – Ammissibilità.

La natura concorsuale del procedimento di composizione della crisi, che si strutturi in particolare, come previsto dall'art. 7, primo comma, della L.3/2012, come proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e la connessa necessità di applicare a tutti i creditori parità di trattamento, comporta l'assoggettamento anche del cessionario del quinto dello stipendio del proponente ad eventuale riformulazione delle modalità di adempimento, così come previsto per gli altri creditori chirografari. Analoga considerazione deve, a maggior ragione, farsi con riferimento all'ipotesi di delegazione di pagamento, laddove [come nel caso specifico]  non ne sia conseguita l'assunzione dell'obbligazione da parte del datore di lavoro, stante che la stessa risulta in ogni momento revocabile da parte del delegante ai sensi dell' art. 1270 c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Ancona%2015.03.2018_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: