Corte di Cassazione (19007/2017) - Concordato preventivo: possibile aggressione in corso di procedura dei beni del terzo in precedenza da lui concessi a garanzia di un debito contratto dal proponente.

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Data di riferimento: 
31/07/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 luglio 2017 n. 19007 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco  Terrusi.

Concordato preventivo – Pubblicazione del ricorso – Fase anteriore all'omologazione – Art. 168 L.F. - Divieto di azioni esecutive – Possibile estensione nei confrontil terzo garante – Esclusione.

In tema di concordato preventivo, si deve ritenere che il divieto di cui all'art. 168 L.F., volto ad evitare nell'interesse dei creditori concordatari la disgregazione del patrimonio del debitore ed il rispetto della par condicio creditorum, non possa investire anche le azioni esecutive rivolte contro beni di terzi che siano stati  in precedenza concessi a garanzia di un credito vantato nei confronti del debitore poi ammesso a quella procedura; ciò in quanto ai terzi non si estende l'effetto esdebitatorio previsto dall'art. 184 L.F., sicchè i loro beni possono essere aggrediti dal  creditore pignoratizio anche nel corso della procedura concorsuale, salva l'esistenza di un beneficio di preventiva escussione del debitore garantito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18927.pdf

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