Corte di Cassazione(3945/2018) – Leasing traslativo e non applicabilità retroattiva dell’art. 72-quater alle procedure aperte anteriormente all’entrata in vigore della riforma apportata dal d.lgs. n. 5 del 2006.

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Data di riferimento: 
19/02/2018

Cassazione civile, sez. I, 19 Febbraio 2018, n. 3945. Pres. Ambrosio Annamaria - rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Opposizione allo stato passivo - Contratto di leasing traslativo - Fallimento pendente al 16 luglio 2006 - Art. 72-quater l.fall. -  Applicabilità retroattiva - Esclusione

In tema di verifica dello stato passivo nei fallimenti pendenti alla data del 16 luglio 2006, nel caso di contratto di "leasing" occorre sempre distinguere a seconda che si tratti di "leasing" finanziario o traslativo, solo per quest'ultimo potendosi utilizzare, in via analogica, l’art. 1526 c.c., mentre non può invocarsi l’art. 72 quater l.fall., come introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, trattandosi di norma espressamente applicabile soltanto nelle procedure concorsuali aperte successivamente alla predetta data. (massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19728

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: