Tribunale di Rimini – Domanda di liquidazione dei beni ex art. 14 bis L. 3/2012, inammissibile per difetto della relazione dell'OCC. Rimedio cui fare ricorso in caso di assenza di un OCC competente cui fare riferimento.

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Data di riferimento: 
14/12/2017

Tribunale di Rimini, Sez. Unica Civile, 14 dicembre 2017 – Pres. Susanna Zavaglia, Est. Silvia Rossi, Giud. Costanza Perri.

Crisi da sovraindebitamento -  Istanza di liquidazione dei beni – Relazione dell'OCC  – Organismo non regolarmente costituito - Tribunale - Dichiarazione di inammissibilità della domanda – Conseguenza necessaria.

Crisi da sovraindebitamento -  Istanza di liquidazione dei beni – OCC territorialmente competente  - Assenza – Tutela del debitore – Nomina di un professionista - Art. 15, nono comma, L. 3/2012 - Possibile ricorso.

Deve dichiarasi inammissibile, per difetto della relazione dell'Oganismo di Composizione della Crisi,  l'istanza di liquidazione dei beni proposta dal debitore ai sensi dell'art. 14 ter della L. 3/2012, laddove quell'organismo non abbia sede nel circondario del Tribunale del luogo di residenza  del richiedente, se persona fisica, o della sede principale di questo, se persona giuridica [nello specifico il tribunale ha confermato che in Rimini - come pure a  Ravenna e Ferrara -  non risultava istituito un OCC cui il debitore avrebbe potuto e dovuto accedere per la composizione della crisi da sovraindebitamento, dal momento che non poteva considerarsi tale l'organismo, cui il debitore aveva fatto viceversa ricorso, esistente in quel circondario,  seppur facente parte  dell'Organismo,  già operativo nel circondario di Forlì/Cesena, di Composizione della Crisi della Romagna,  in quanto, come da Statuto istitutivo dell' Associazione di cui faceva parte, da considerarsi sede decentrata, priva di potere decisionale e di direzione, perché svolgente solo il compito di fornire informazioni e di raccogliere le domade rivolte  all'unico organismo pricipale ed effettivo, avente sede in Forlì', legittimamente deputato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 9, primi commi, della legge 3/2012, a gestire i procedimenti di composizione della crisi, laddove ricadenti nell'ambito di competenza del Tribunale di quella stessa città]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La temporanea assenza [come nel caso specifico di Rimini] di un Organismo dei Composizione della Crisi nel circondario del Tribunale, competente ai sensi dell'art. 9, primo comma, della L. 3/2012 a sovraintendere alla  procedura  di risoluzione proposta dal soggetto indebitato, non determina nei suoi confronti un vuoto di tutela, essendo possibile in tale ipotesi fare ricorso all'istituto residuale  della nomina  del professionista ex art. 15, nono comma, L. 3/2012 per lo svolgimento  dei compiti e delle funzioni che la Legge attribuisce di regola agli OCC.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19764.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: