Corte di Cassazione (2821/2018) – Inefficacia, dopo la dichiarazione di fallimento, sia del pagamento ricevuto, sia di quello effettuato dalla società fallita mediante utilizzo dello stesso assegno bancario. Azioni esperibili.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
06/02/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 febbraio 2018 n. 2821 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Terrusi.

Dichiarazione di fallimento – Società fallita – Pagamento ricevuto tramite assegno bancario – Pagamento effettuato dalla fallita - Girata dello stesso titolo – Curatore – Azioni di inefficacia – Esperibilità di entrambe - Situazioni giuridiche diverse.

Con riferimento ad un'ipotesi di pagamento effettuato, nel corso di una  procedura fallimentare,  mediante consegna di un assegno bancario a favore della società fallita, che poi ha provveduto a girare quello stesso titolo a favore di un terzo che ha proceduto all'incasso, si deve ritenere che siano esperibili da parte del curatore, ai sensi dell'art. 44 L.F., secondo e primo comma, sia l'azione volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del pagamento di cui la fallita ha beneficiato che non possiede effetto liberatorio del debito dell'emittente, sia l'azione revocatoria  nei confronti del terzo giratario, in quanto, a sua volta, beneficiario di un atto solutorio parimenti inefficace rispetto ai creditori; ciò in quanto le due azioni sottintendono due diverse situazioni giuridiche. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19134.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: