Tribunale di Como - Laddove il fallimento si chiuda senza che alcuna somma sia stata liquidata ai creditori, il fallito non può essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione.

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Data di riferimento: 
27/02/2018

Tribunale di Como, 27 febbraio 2018 – Pres. Anna Introini, Est. Alessandro Petronzi, Giud. Marco Mancini.

Fallimento – Chiusura - Debitore – Istanza di esdebitazione – Mancato pagamento di un qualsivoglia creditore – Inaccoglibilità.

Non potendosi ritenere integrato il presupposto di cui all'art. 142, secondo comma, L.F., non può trovare accoglimento l'istanza di esdebitazione proposta dal fallito, laddove nessuna somma sia stata erogata, prima della chiusura, per mancanza di attivo, del fallimento, come disposta ai sensi del primo comma, n. 4, dell'art. 118 L.F., in favore di un qualsivoglia creditore, né di natura prededucibile, né privilegiata, né chirografaria [nello specifico la procedura fallimentare aveva persino generato costi a carico dell'Erario, che aveva dovuto farsi carico anche della liquidazione in favore del curatore, nella misura minima possibile, del compenso a questi spettante]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19276.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: